

Investire nella crescita e nello sviluppo delle startup e delle PMI innovative permette di ottenere una detrazione IRPEF del 50%. La misura è contenuta nel Decreto Rilancio (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/15/21A00897/sg) del 28 dicembre 2020.
Rientrano nell’agevolazione sia gli investimenti effettuati nel 2020 sia gli investimenti che sono in procinto di essere effettuati.
In questo articolo vedremo come funziona l’incentivo, come presentare la domanda e tutti i riferimenti normativi.
La misura
L’incentivo rientra nella tipologia di agevolazioni “de minimis”. Per de minimis, come stabilito dal regolamento UE n.140 del 2013 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407), si intende un importo il cui massimale è (nel suo insieme) di 200.000 euro ottenibile in un arco di tempo pari a tre anni.
I contributi di tale tipologia sono rivolti alle imprese intese come una qualsiasi attività economica, indipendentemente dallo status giuridico.
Al fine di comprendere le modalità di accesso alla misura è necessario verificare quanto riportato nel Decreto Rilancio all’articolo 38 commi 7 e 8.
In particolare, coloro che investono in startup innovative possono beneficiare di una detrazione del 50% dell’importo investito. Una prima condizione è che la startup sia iscritta al registro speciale delle imprese. L’investimento risulta ammissibile anche quando corrisposto dagli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio)
Il totale dell’investimento detraibile è di 100.000 euro e deve avere una durata di almeno tre anni.
Nel caso in cui l’investimento fosse ceduto allora l’investitore perderà il diritto alla detrazione e dovrà restituire l’importo.
Similmente ciò vale per le PMI innovative iscritte al registro speciale delle imprese. L’unica differenza riguarda l’importo detraibile che è pari a 300.000 euro. Tuttavia, considerato che il massimo contributo previsto nei de minimis è di 200.000 euro, superata tale somme l’investitore potrà detrarre solo il 30%.
Come presentare la domanda
La domanda può essere esclusivamente presentata mediante l’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica. (https://padigitale.invitalia.it/).
La piattaforma è attiva dal 1° marzo 2021 e nello specifico è necessario collegarsi alla sezione: “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”.
Si precisa che l’istanza è necessario sia trasmessa sulla piattaforma prima dell’investimento. L’unica deroga riguarda gli investimenti effettuati nel 2020. Questi possono rientrare nell’agevolazione a condizione che la domanda sia presentata entro il 30 aprile 2021.
Dopo la presentazione della domanda, questa viene sottoposta ad uno specifico iter volto a valutare la regolarità.
L’accesso alla piattaforma informatica deve essere eseguito dal legale rappresentate della startup o della PMI innovativa. Inoltre, è necessario essere in possesso dello SPID, della PEC dell’impresa beneficiaria e della firma digitale.
Anche l’investitore deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificato.
La presentazione dell’istanza avviene secondo il seguente ordine cronologico.
- Accesso al portale mediante SPID
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette ai possessori di accedere ai servizi telematici della PA. Il servizio è rivolto sia alle imprese che ai cittadini.
- Inserimento dei dati e delle informazioni richieste
Tale operazione richiede di verificare le informazioni registrate in via telematica. In particolare, l’impresa beneficiaria deve, eventualmente, aggiornare i dati.
- Invio della domanda firmata digitalmente.
Si sottolinea che non sono previste altre modalità per la presentazione della domanda. La startup o la PMI, inoltre, può presentare più domande nel caso in cui gli investitori siano più d’uno.
Come già evidenziato ogni investimento è da considerarsi cumulativo. In sede di compilazione della domanda il soggetto richiedente deve indicare l’importo residuo nel caso in cui abbia già usufruito dei contributi de minimis nell’esercizio corrente o negli ultimi due esercizi.
Quando non è possibile presentare la domanda
La piattaforma non consente di presentare la domanda nei casi in cui:
- L’impresa non risulta iscritta al registro speciale delle imprese;
- Non vi è un indirizzo PEC registrato;
- L’impresa è in stato di liquidazione o sottoposta a procedure concorsuale;
- Qualora l’impresa rientri nelle attività non ammissibili secondo quando stabilito nei regolamenti de minimis. In particolare, queste riguardano i settori della pesca, dell’agricoltura e dell’acquacoltura.
La prova di avvenuto e corretto invio della domanda è data dal COR rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti. Il COR viene trasmesso via PEC sia all’impresa beneficiaria sia all’investitore. Inoltre, nel caso in cui l’ammontare dell’investimento dovesse variare è compito del rappresentante legale della startup o della PMI innovativa comunicare tramite la piattaforma informatica le modifiche. Il soggetto investitore, qualora non si intervenga, perde il diritto all’agevolazione. La comunicazione va effettuata sia in caso di variazioni al rialzo sia al ribasso dell’investimento.
Cosa accade in caso di mancato investimento
Qualora l’investitore non dovesse corrispondere l’investimento o dovesse rinunciarvi è necessario presentare un’istanza di rinuncia. Ciò chiaramente comporta la rinuncia, altresì, alla detrazione prevista. Ulteriori informazioni in merito agli incentivi fiscali per coloro che investono nello sviluppo delle startup e delle PMI innovative contenuti nel Decreto Rilancio riguardano:
Gli investimenti
L’investimento deve essere esclusivamente in denaro e corrisposto a startup o PMI innovative regolarmente costitute o in procinto di costituzione qualora l’investimento sia stato corrisposto tra gennaio 2020 e marzo 2021. L’investimento rientra nel bilancio alle voci del capitale sociale e delle riserve da sovrapprezzo. Non possono essere quindi modificate altre voci del bilancio patrimoniale.
Contributo de minimis
Il de minimis si applica esclusivamente all’impresa beneficiaria e come evidenziato in precedenza vengono conteggiati gli ultimi tre esercizi finanziari.
Detrazione del 30%
Rimane altresì attiva la misura che prevede una detrazione del 30% per coloro che investono nelle startup innovative. In particolare, aderire al regime del 50% o del regime contenuto nell’art 29 del decreto del 18 ottobre 2012, n 179, è una libera scelta. Generalmente si opta per la seconda misura quando si è già raggiunto il limite dei contributi secondo il regime de minimis.